Psicologia giuridica

    Il danno biologico (risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art 32 Cost.) è l’insorgenza di una condizione patologica nello stato di salute suscettibile di accertamento medico-legale.

    Nello specifico il danno biologico di natura psichica consiste nella riduzione, menomazione, temporanea o permanente, di una o più funzioni della psiche della persona con conseguente limitazione dell’espressione della propria personalità, impedendo od ostacolando lo svolgimento delle consuete attività di vita della persona (sfera affettiva, familiare, sociale, lavorativa, sportiva ecc.).

    Il danno psichico deve essere diagnosticato tramite consulenza tecnica effettuata da professionisti e ricondotto all’evento lesivo che l’ha causato.

    Il risarcimento del danno biologico di natura psichica può essere richiesto a seguito di eventi di origine colposa (intenzionalmente voluto) o dolosa (verificatosi a causa di imprudenza, negligenza o imperizia), tra cui: incidenti, traumi fisici e psichici, lutti o perdite, mobbing, stalking, …

    In IPSE è possibile effettuare una valutazione del danno biologico di natura psichica tramite un processo psicodiagnostico peritale effettuato da un consulente tecnico, che prevede colloqui clinici, raccolta dell’anamnesi, test psicodiagnostici e restituzione di una relazione clinica utilizzabile in ambito medico-legale.

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